Art. 31 D.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.Tempistica di aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013).Rilievi della Corte dei Conti ancorché non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici:(Alla data del 30 aprile 2025 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.)