Art. 30 D.lgs. n. 33/2013Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.